Art. 13
Graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito
generale degli idonei e tre distinte graduatorie, una per ogni
indirizzo, tenendo conto della riserva di cui all'art. 1, comma 2 del
bando, in relazione alla posizione acquisita nella graduatoria, delle
prefenreze dei posti di cui al successivo comma 2, della ripartizione
dei posti a concorso di cui all'art. 1 e secondo l'ordine del
punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.
2. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'articolo 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i
concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il
concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo
dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili
professionali per insufficienza di candidati idonei potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri profili professionali a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ovvero ai
concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare, di cui all'articolo 655 del decreto legislativo n. 66/2010.
4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3, nel caso
di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle
quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione generale si
riserva, altresi', la possibilita' di devolvere i posti rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata.
5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, sara' pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei
concorsi on-line.