Art. 14
Nomina
1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina
militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno
presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza,
in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 3
dell'11 gennaio 2018. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di
incorporamento volta ad accertare il mantenimento dell'idoneita'
psicofisica prevista per il reclutamento e, in tale sede, dovranno
presentare nelle modalita' previste dall'art. 10, se non gia'
prodotto all'atto degli accertamenti psico-fisici di cui al gia'
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il
dosaggio del G6PD. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove
necessario, al completamento del profilo vaccinale secondo le
modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegato al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A
tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:
il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per
morbillo, rosolia e parotite.
Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal
protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale
della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di
introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di
profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui
alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per rinuncia o
decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale
militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato guardiamarina in
servizio permanente del Corpo sanitario militare marittimo che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.