Art. 16
Esclusioni
La Direzione generale per il personale militare puo' escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in
possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi
decaduti dalla nomina a guardiamarina in servizio permanente, se il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.