Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1:
a) siano cittadini italiani;
b) non abbiano superato: il giorno di compimento del 35° anno
di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): laurea magistrale in biologia (LM-6) o in biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche (LM-9) e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di biologo.
per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b): laurea magistrale in psicologia (L.M. 51) e diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera c): laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria
(LM-46) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di
odontoiatra.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le
lauree specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti
ordinamenti, equiparati, ai sensi dei decreti interministeriali 9
luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette
classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono
dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
la relativa attestazione di equipollenza. Per i titoli di studio
conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita'
ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra'
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno
che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di
leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di
rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio
nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso
maschile);
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga
fino al conseguimento della nomina a guardiamarina in servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina
militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi
articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettera b) tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti
sino al conferimento della nomina a guardiamarina in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.