Art. 9
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, letterea a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti di cui all'art. 8,
comma 3. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art.
4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla
descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta
insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e
completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto.
2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di
seguito riportato:
a) per attivita' professionale documentata svolta presso enti
pubblici o privati per ogni periodo di sei mesi: 0,5/30 punti per un
massimo di punti 2/30;
b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo
minimo di un anno: punti 2/30;
c) per i seguenti titoli accademici posseduti in aggiunta al
titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: un
massimo di punti 6 cosi' ripartiti:
1. per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), b) c)
diploma di specializzazione (DS): punti 2/30;
2. altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti
2/30;
3. dottorato di ricerca (DR): punti 2/30;
4. master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30, fino ad
un massimo di punti 2.