IL CAPO DIPARTIMENTO 
           per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
    Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione, ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  contenente
le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la  legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
disabili; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Atteso   che   dal   prospetto    informativo    del    Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020  -  riepilogativo  della
situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi  di  assunzione  di
personale  con  disabilita'  ed  appartenente  alle  altre  categorie
protette - le quote di riserva di cui agli  articoli  3  e  18  della
legge 12 marzo 1999, n.  68  risultano  coperte,  ferma  restando  la
verifica della copertura  delle  predette  quote  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'economia»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» integrato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
recante «Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale
alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e'  stato
emanato  il  «regolamento  in  materia  di  rimborso  dei  costi   di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di  accesso
nell'ambito   dei   procedimenti   di   competenza   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi  dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   «regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la vigente disciplina di legge in materia  di  equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente  «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile  2018  del  Ministro  della
funzione  pubblica,  recante   le   linee   guida   sulle   procedure
concorsuali; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni»  e   successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza  degli  uffici  giudiziari»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma  2,  lettera  a)  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
istituisce   il   Ministero   dell'istruzione   ed    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   167,   recante   «regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'istruzione»; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure» e,  in  particolare,  l'art.  64,  comma
6-quater,  ai  sensi  del  quale  «Per  le  finalita'  di   sviluppo,
sperimentazione  e  messa  a  regime  dei  sistemi  e   delle   nuove
funzionalita' strumentali  di  gestione  amministrativa  e  contabile
finalizzate  a  rendere  piu'   efficiente   ed   efficace   l'azione
amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto degli  uffici
scolastici regionali e degli uffici  centrali,  nonche'  al  fine  di
avviare tempestivamente le procedure  di  attuazione  e  monitoraggio
degli  interventi  del  PNRR  e  di  supportare   gli   enti   locali
nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente  di  alta
professionalita' pari a cinquanta  unita',  da  inquadrare  nell'Area
III,  posizione  economica  F3.  Per  il  reclutamento  del  suddetto
contingente di personale, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato
a bandire, senza il previo svolgimento delle  previste  procedure  di
mobilita', apposite procedure concorsuali  pubbliche  per  titoli  ed
esame orale» secondo le modalita' individuate dalla medesima norma; 
    Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76; 
    Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; 
    Visto  il  Piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca  per
il  triennio   2020-2022,   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
100 del 14 agosto 2020; 
    Visto il vigente  C.C.N.L.  del  personale  non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  Quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  -  contratto  n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art.  249,  rubricato  «Semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 270/2004; per laurea
magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della  durata  di
cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio
2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; 
    Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  un   concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame  orale,  per  il  reclutamento   di
complessive cinquanta unita' di personale di  alta  professionalita',
da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione  economica  F3  del
ruolo del Ministero dell'istruzione, in osservanza a quanto  disposto
dal citato art. 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio  2021,  n.
108, nel rispetto della  normativa  sul  reclutamento  del  personale
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  18  giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato  Capo  del  Dipartimento
per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Ministero
dell'istruzione; 
    Considerato che e' vacante il posto di direttore  generale  della
Direzione per le risorse umane e finanziarie; 
    Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.  300,  che  attribuisce  al  Capo  del  Dipartimento  compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli  ed  esame  orale,
per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di  complessive cinquanta
unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nell'Area
funzionale III, posizione economica  F3,  nei  profili  professionali
sottoindicati, da destinare al Ministero dell'istruzione, secondo  la
seguente ripartizione: 
       trentacinque unita' da inquadrare  nell'Area  funzionale  III,
posizione economica  F3,  profilo  di  funzionario  amministrativo  -
giuridico - contabile (codice concorso 01); 
      dieci unita' da inquadrare nell'Area funzionale III,  posizione
economica  F3,  profilo  di  funzionario  socio  -  organizzativo   -
gestionale (codice concorso 02); 
      cinque unita' da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione
economica F3, profilo di funzionario informatico - statistico (codice
concorso 03).