Art. 10 Procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi: valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile: 10/10; prova orale - punteggio massimo attribuibile: 30/30. 2. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non e' inferiore a ventotto punti. 3. La sede di svolgimento della prova orale verra' resa nota mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 4. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova orale verranno definite dalle commissioni e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 5. L'ammissione a ciascuna fase concorsuale avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando. 6. La prova orale potra' svolgersi in sedi decentrate e/o in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.