Art. 10 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La procedura  concorsuale,  in  ordine  a  ciascun  codice  di
concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi: 
      valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile: 10/10; 
      prova orale - punteggio massimo attribuibile: 30/30. 
    2. La votazione complessiva e' determinata sommando il  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se  la  votazione  complessiva
non e' inferiore a ventotto punti. 
    3. La sede di svolgimento della  prova  orale  verra'  resa  nota
mediante apposito avviso, da pubblicarsi  sulla  piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della  data  stabilita
per lo svolgimento delle stesse. 
    4.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento della prova orale verranno definite dalle commissioni  e
fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da  pubblicarsi  sulla
piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. 
    5. L'ammissione a ciascuna fase concorsuale avviene con  la  piu'
ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti  di  partecipazione
previsti dal bando. 
    6. La prova orale potra' svolgersi  in  sedi  decentrate  e/o  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'.