Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione dei risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve trasmettere, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui all'art. 5, comma 4, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale sono formate le graduatorie definitive di merito. Il direttore generale per le risorse umane e finanziarie, al termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale per le risorse umane e finanziarie dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito e di titoli, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2. 6. Le graduatorie di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso, sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo https://reclutamento.istruzione.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.