Art. 13 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito 
 
    1.  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla  somma  dei   punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e'  stata  data  comunicazione  dei
risultati della prova orale, il candidato che intende  far  valere  i
titoli di riserva  e  /o  di  preferenza  elencati  nell'art.  2  del
presente  bando,  gia'  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso, deve  trasmettere,  utilizzando  le  apposite
funzionalita' della  piattaforma  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  i
relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella  dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli
di cui all'art. 5, comma 4, n. 18) del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione che ha emesso  il
provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la  data  di
emissione. 
    3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    5. Sulla base  dei  punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei
titoli e nella prova orale sono formate le graduatorie definitive  di
merito. Il direttore generale per le risorse umane e finanziarie,  al
termine dei lavori delle commissioni  esaminatrici,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore  generale  per
le risorse umane e finanziarie  dichiara  vincitori  del  concorso  i
candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  di  merito,  tenuto
conto delle riserve di posti e, a parita' di merito e di titoli,  dei
titoli di preferenza di cui all'art. 2. 
    6. Le graduatorie di merito, unitamente a  quelle  dei  vincitori
del concorso, sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di  cui
all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art.  5,  comma  1,
disponibile     all'indirizzo     https://reclutamento.istruzione.it,
raggiungibile   anche   dal   sito   istituzionale   del    Ministero
dell'istruzione. Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.