Art. 14 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare   un   contratto   individuale   di   lavoro,   finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo   pieno   e
indeterminato nel ruolo del Ministero  dell'istruzione,  nei  profili
professionali indicati all'art. 1, area III, posizione economica  F3,
ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente. 
    3. I vincitori vengono assegnati nella  sede  di  servizio  sulla
base della posizione nella graduatoria di merito e  delle  preferenze
espresse all'atto  dello  scorrimento  della  graduatoria.  Ai  sensi
dell'art.  14  del  CCNL  Funzioni  centrali  triennio  2016-2018,  i
vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni,  a  norma  dell'art.  35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.