Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel ruolo del Ministero dell'istruzione, nei profili professionali indicati all'art. 1, area III, posizione economica F3, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente. 3. I vincitori vengono assegnati nella sede di servizio sulla base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.