Art. 15 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente.  Le
richieste vanno inoltrate,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(PEC), all'indirizzo dgruf@postacert.istruzione.it . 
    2. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato dichiara di essere consapevole  che  eventuali
richieste di accesso agli atti  da  parte  dei  partecipanti  saranno
evase dal Ministero dell'istruzione previa informativa ai titolari di
tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale. 
    3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    4. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    5. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.