Art. 2 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza,  si   applicano   le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Si  applicano,  inoltre,   le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno
1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. 
    2. In materia di riserve di posti, si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678,  comma  9,  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  concernente  il  codice
dell'ordinamento militare, nei limiti  delle  rispettive  complessive
quote d'obbligo. 
    3. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Ai fini della compilazione  delle  graduatorie  definitive,  a
parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    5. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
50,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50,
comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
    6. Costituisce titolo di preferenza, a parita'  di  titoli  e  di
merito, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    7. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    9.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   delle   graduatorie
definitive. 
    11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.