Art. 2 Riserve di posti e preferenze 1. In materia di titoli di preferenza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. In materia di riserve di posti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 4. Ai fini della compilazione delle graduatorie definitive, a parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 6. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 7. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 8. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 9. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 10. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione delle graduatorie definitive. 11. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.