Art. 5 
 
                 Pubblicazione del bando. Termine e 
              modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
sulla     piattaforma     digitale     disponibile      all'indirizzo
https://reclutamento.istruzione.it,  raggiungibile  anche  dal   sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. 
    2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per  via
telematica, attraverso il  sistema  pubblico  di  identita'  digitale
(SPID), compilando l'apposito modulo  elettronico  disponibile  sulla
piattaforma digitale di cui al comma  1.  Per  la  partecipazione  al
concorso, il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. 
    3.  I  candidati  possono   presentare   istanza   on   line   di
partecipazione al concorso mediante il sistema di  cui  al  comma  2,
entro le ore 12,00 del 23 dicembre 2021.Sono accettate esclusivamente
ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine. 
    4. Al fine di evitare  un'eccessiva  concentrazione  nell'accesso
alla piattaforma di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 3 e tenuto anche conto del  tempo  necessario
per completare l'iter di compilazione e di  invio  della  domanda  di
partecipazione,  si  raccomanda  di  inviare  per  tempo  la  propria
candidatura nelle modalita' indicate dal comma 2. 
    5.  La  data   di   presentazione   online   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere  del  termine  ultimo  per  la  presentazione,  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    6. La presentazione della domanda per via telematica  costituisce
modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    7. E' possibile presentare domanda di partecipazione in ordine ad
uno soltanto tra i profili professionali indicati all'art. 1.