Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova orale. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della prova di concorso. 2. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla privacy di cui all'art. 6, comma 1, lettera w) ed autorizza il titolare ed il responsabile al trattamento dei dati concernenti l'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR). 3. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta, e' determinata ad insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. 4. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 5. Le situazioni di disabilita' sopravvenute e accertate successivamente alla data di scadenza prevista al comma 1, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate con le stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente allo svolgimento della prova orale; tali richieste saranno sottoposte alla valutazione delle commissioni esaminatrici.