Art. 9 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. Con successivo provvedimento del  direttore  generale  per  le
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  ed  in
conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma  3,  lettera  e),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sara'  nominata  una
commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di
cui all'art. 1 del presente bando, ai sensi della  normativa  vigente
in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del  segretario  di  ciascuna
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Ciascuna commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, o
in un'ulteriore lingua straniera indicata dal candidato per la  prova
facoltativa orale, e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4.  Le  commissioni  esaminatrici  possono  essere  suddivise  in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello delle commissioni originarie e di  un  segretario  aggiunto.
Per  ciascuna  sottocommissione  e'  nominato   un   presidente.   Le
commissioni e  le  sottocommissioni  garantiscono  l'omogeneita'  dei
criteri di valutazione. Le  commissioni  definiscono  in  una  seduta
plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione  omogenei  e
vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Ministero
dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale. 
    5.  Le  commissioni  e  le  eventuali  sottocommissioni   possono
svolgere  i  propri  lavori  in  modalita'  telematica  e/o  mediante
strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.