Art. 3 
 
              Presentazione della domanda di ammissione 
                  al concorso - Termine e modalita' 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo internet: https://PortaleConcorsi.esteri.it/ La domanda
on-line deve essere compilata ed  inviata  entro  le  ore  24:00  del
quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La  data
di  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al   concorso   e'
certificata dal sistema informatico. Scaduto il  termine,  non  sara'
piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di  avviamento  postale  nonche'  il  recapito
telefonico; 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini
della partecipazione alla  presente  selezione,  specificando  presso
quale universita' o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito,  il
numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento  e  la
votazione riportata; 
      i)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; 
      j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione  di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2,  3  e  4  del  presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la  sede
e il periodo di servizio; 
      l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese)  in
cui intende sostenere il colloquio di  cui  al  successivo  art.  10,
comma 1, lettera f); 
      m)  la  lingua,  o  le  lingue  straniere  (da  scegliersi  tra
francese, spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e
giapponese),  in  cui  intende  eventualmente  sostenere   la   prova
facoltativa orale di cui al successivo art. 11; 
      n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei  quali
e' eventualmente in possesso; 
      o) i titoli, previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  cui
all'Allegato 5, dei quali e' eventualmente  in  possesso,  che  danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      p) per i candidati di sesso maschile, di  avere  una  posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti. 
    3. L'eventuale dichiarazione mendace  con  riferimento  a  quanto
indicato alle lettere  e)  e  g)  del  precedente  comma  2  comporta
l'esclusione dal concorso o la mancata assunzione del candidato. 
    4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. L'amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 
    5. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    6. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere  l'attivita'  di  funzionario
archivista  di  Stato/di   biblioteca   costituisce   requisito   per
l'ammissione al concorso. 
    7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati  per  le  finalita'  di  cui  al
successivo art. 16. 
    8. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado  e  specifica,  nel  caso  ne
abbia  l'esigenza,  ai  sensi  dell'art.  20  della  predetta  legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale  necessita'  di  tempo
aggiuntivo  per  lo  svolgimento  delle  prove.  La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente  richiesta
dall'amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 per
cento - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  -
non e' tenuto a sostenere  la  prova  preselettiva  (art.  6)  ed  e'
ammesso  alla  prova  scritta  (art.  9),  previa  presentazione,  su
specifica  richiesta   dell'amministrazione,   della   documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato  grado  di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita'  del  12  novembre
2021, ai candidati affetti da  disturbi  specifici  di  apprendimento
(DSA)  e'  assicurata  la  possibilita'   di   utilizzare   strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo
(di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di  usufruire  di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  prove
(di cui all'art. 5 del menzionato decreto). 
    Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA)
che si avvale di quanto previsto dall'art. 2  del  predetto  decreto,
indica nella domanda il proprio disturbo e  specifica,  nel  caso  ne
abbia l'esigenza, l'eventuale necessita'  di  strumenti  compensativi
e/o l'eventuale necessita' di tempo  aggiuntivo  per  lo  svolgimento
delle  prove.  La   concessione   e   l'assegnazione   di   strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata  a  insindacabile
giudizio   della   commissione   esaminatrice   sulla   base    della
documentazione  che  sara'  a  tale  fine  successivamente  richiesta
dall'amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    10.  E'  fatto  comunque  salvo   il   requisito   dell'idoneita'
psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).