Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e modalita' 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet: https://PortaleConcorsi.esteri.it/ La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il codice fiscale; d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito telefonico; e) il godimento dei diritti politici; f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, il numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento e la votazione riportata; i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio; l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera f); m) la lingua, o le lingue straniere (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese), in cui intende eventualmente sostenere la prova facoltativa orale di cui al successivo art. 11; n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali e' eventualmente in possesso; o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'Allegato 5, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; p) per i candidati di sesso maschile, di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti. 3. L'eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto indicato alle lettere e) e g) del precedente comma 2 comporta l'esclusione dal concorso o la mancata assunzione del candidato. 4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario archivista di Stato/di biblioteca costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al successivo art. 16. 8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 per cento - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva (art. 6) ed e' ammesso alla prova scritta (art. 9), previa presentazione, su specifica richiesta dell'amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. 9. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre 2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la possibilita' di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo (di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove (di cui all'art. 5 del menzionato decreto). Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si avvale di quanto previsto dall'art. 2 del predetto decreto, indica nella domanda il proprio disturbo e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale necessita' di strumenti compensativi e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. 10. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).