Art. 11 Interruzione del periodo di formazione 1. Il periodo di formazione potra' essere interrotto in ogni momento dal Vertice dell'ufficio, anche su proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ufficio e dell'ordine giudiziario.