Art. 11 
 
               Interruzione del periodo di formazione 
 
    1. Il periodo di formazione  potra'  essere  interrotto  in  ogni
momento dal Vertice dell'ufficio, anche su  proposta  del  Magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno
del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili  rischi  per
l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della
funzione  giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio
dell'ufficio e dell'ordine giudiziario.