Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. Dopo aver superato la prova preliminare i candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, nella sede e secondo il diario che saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.giustizia.it - con valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le modalita' previste dal decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it - nella scheda sintesi del concorso. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un dirigente di Polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, due appartenenti al gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di «tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base». 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati altrettanti supplenti. 6. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio nell'espletamento delle singole prove nonche' per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della procedura. 7. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica i candidati dovranno superare in sequenza le seguenti prove ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova: ===================================================================== | PROVA | UOMINI | DONNE | NOTE | +====================+============+=========+=======================+ | | TEMPO MAX |TEMPO MAX| | |CORSA 1000 M. | 3'55" | 4'55" |----- | +--------------------+------------+---------+-----------------------+ |SALTO IN ALTO | 1,20 M. | 1,00 M. |MASSIMO TRE TENTATIVI | +--------------------+------------+---------+-----------------------+ |PIEGAMENTI SULLE | | |TEMPO MAX 2' SENZA | |BRACCIA | N. 15 | N. 10 |INTERRUZIONI | +--------------------+------------+---------+-----------------------+ 8. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'. L'accesso alla prova successiva e' subordinato al superamento di quella precedente. 9. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport». 10. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di diritto dal concorso, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.