Art. 11 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che superano le prove di  efficienza  fisica  sono
sottoposti agli accertamenti psico-fisici nel luogo e nel giorno  che
saranno comunicati con avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it  -
con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi dell'art. 106 del  decreto  legislativo
30 ottobre 1992, n. 443,  anche  da  medici  del  Servizio  sanitario
nazionale operanti presso strutture del  Ministero  della  giustizia,
ovvero individuabili secondo le modalita' di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione di cui al  precedente  comma  3,  puo'  essere
integrata di un  numero  di  componenti  tale  da  permettere,  unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 
    5.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono  sottoposti  ad  esame  clinico  generale  e  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    6.  L'amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    7. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati di
sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di  sesso
femminile; 
      massa  metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa   magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile e non  inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
      d) visus non inferiore a 10/10 in  ciascun  occhio,  anche  con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e  in
particolare per la miopia,  l'ipermetropia,  l'astigmatismo  semplice
(miopico  o  ipermetrico),  tre  diottrie  in  ciascun  occhio,   per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei  singoli
vizi; 
      e)  funzione  uditiva  con  soglia  audiometria   media   sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20 per cento); 
      f) l'apparato  dentario  deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti
frontali superiori e inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di
sei  elementi  sostituiti  con  protesi  fissa;  almeno  due   coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i  venti  denti  posteriori;  gli
elementi  delle  coppie  possono   essere   sostituiti   da   protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    8. Costituiscono causa di  non  idoneita'  per  l'assunzione  nel
Corpo di polizia  penitenziaria,  le  imperfezioni  e  le  infermita'
previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.
443 e successive modifiche e integrazioni,  fra  cui  le  alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei  candidati,  quali  tatuaggi  e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto  o  in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro  sede,
estensione, natura o contenuto,  risultano  deturpanti  o  indice  di
alterazioni psicologiche, ovvero  comunque  non  conformi  al  decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria. 
    9. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    10. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    11. Il giudizio di idoneita' o di non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse. 
    12. I candidati che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici  sono  considerati
esclusi dal concorso.