Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dal precedente art. 11 sono sottoposti ad esame attitudinale
diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario,
di una personalita' sufficientemente matura con stabilita'  del  tono
dell'umore,  delle  capacita'  di  controllare  le  proprie   istanze
istituzionali,  di  uno  spiccato  senso  di  responsabilita'   avuto
riguardo alle capacita' di critica e di autocritica e al  livello  di
autostima. 
    2. La commissione che procede agli accertamenti  attitudinali  e'
composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari  o  fra
gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di  custodia,  da  due
appartenenti alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due  psicologi
o medici specializzati in psicologia individuati ai  sensi  dell'art.
132 del decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  2000,  n.
230. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    4. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione di cui al  precedente  comma  1,  puo'  essere
integrata di un  numero  di  componenti  tale  da  permettere,  unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 
    5.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
attitudinali, al candidato e' proposta dalla commissione una serie di
domande a risposta  sintetica  o  a  scelta  multipla,  collettive  e
individuali, integrata da un colloquio. 
    6. Le domande a risposta  sintetica  o  a  scelta  multipla  sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni  e  ai  compiti  propri  dei
ruoli e delle qualifiche  cui  il  candidato  stesso  aspira  e  sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia  su  proposta  del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    7. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) un livello evolutivo scaturente dalla  maturazione  globale,
dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di se', dal  senso  di
responsabilita' e dagli aspetti salienti del carattere; 
      b) una stabilita' emotiva  caratterizzata  dalla  sicurezza  di
se', dalle stabilita' del  tono  umorale,  dal  controllo  emotivo  e
dall'obiettivita' operativa; 
      c)  una  efficienza  intellettuale  intesa  come  capacita'  di
rendimento  ai  compiti   anche   dinamico-pratici   che   richiedono
prevalentemente l'attivita' mentale e l'implicazione dei processi del
pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacita' di
osservazione  e  di  giudizio  e  ai  poteri  di  memorizzazione   ed
elaborazione del pensiero; 
      d) una  integrazione  sociale  che  consenta  di  percepire  ed
attuare  i  rapporti  sociali  attraverso  comportamenti   correlati,
definita dall'adattabilita',  dalla  capacita'  di  relazione,  dalla
sensibilita' e dalla partecipazione attiva. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse.