Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente art. 11 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilita' avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica e al livello di autostima. 2. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione di cui al precedente comma 1, puo' essere integrata di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta dalla commissione una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio. 6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni e ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 7. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita': a) un livello evolutivo scaturente dalla maturazione globale, dalla esperienza di vita, dalla consapevolezza di se', dal senso di responsabilita' e dagli aspetti salienti del carattere; b) una stabilita' emotiva caratterizzata dalla sicurezza di se', dalle stabilita' del tono umorale, dal controllo emotivo e dall'obiettivita' operativa; c) una efficienza intellettuale intesa come capacita' di rendimento ai compiti anche dinamico-pratici che richiedono prevalentemente l'attivita' mentale e l'implicazione dei processi del pensiero, riferita al livello intellettivo globale, alla capacita' di osservazione e di giudizio e ai poteri di memorizzazione ed elaborazione del pensiero; d) una integrazione sociale che consenta di percepire ed attuare i rapporti sociali attraverso comportamenti correlati, definita dall'adattabilita', dalla capacita' di relazione, dalla sensibilita' e dalla partecipazione attiva. 8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse.