Art. 13 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Superati  gli  accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  i
candidati sono chiamati a sostenere una  prova  scritta  vertente  su
elementi di diritto  penale,  di  diritto  processuale  penale  e  di
diritto  penitenziario  e  un  colloquio  al  quale  sono  ammessi  i
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore  a  sette
decimi nella prova scritta. 
    2. Il colloquio verte, oltre che su elementi di  diritto  penale,
di diritto processuale penale e  di  diritto  penitenziario,  oggetto
della   prova   scritta,   anche   su   elementi    di    ordinamento
dell'amministrazione    penitenziaria,    elementi     di     diritto
costituzionale, elementi di diritto  amministrativo  ed  elementi  di
diritto civile nelle parti concernenti le  persone,  la  famiglia,  i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 
    3. I candidati, che lo abbiano indicato  nella  domanda,  possono
integrare il  colloquio  con  una  prova  facoltativa  in  una  delle
seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 
    4. Ai candidati che superano la prova facoltativa  e'  attribuito
un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che  va  aggiunto  a  quello
ottenuto nel colloquio. 
    5. Il  colloquio  si  intende  superato  se  il  candidato  avra'
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    6.  La  votazione  complessiva  e'  data  dalla  somma  del  voto
riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. 
    7. I candidati che non si presenteranno  nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.