Art. 13 Prove di esame 1. Superati gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta. 2. Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta, anche su elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 3. I candidati, che lo abbiano indicato nella domanda, possono integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 4. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 5. Il colloquio si intende superato se il candidato avra' riportato la votazione di almeno sei decimi. 6. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. 7. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.