Art. 14 Svolgimento della prova scritta 1. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, ne' circolari, nonche' i dizionari linguistici. 2. Durante lo svolgimento della prova scritta e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Non e' consentito, inoltre, portare nell'aula di esame telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E', altresi', vietato portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. 3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.