Art. 15 
 
           Convocazione prova orale e relativo svolgimento 
 
    1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte,  e'  comunicata  al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 
    2. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    3. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    4. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova, con valore di notifica  nei  confronti  di
tutti i candidati. 
    5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra'
riportato almeno la votazione di sei decimi. 
    6. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la prova orale, sono esclusi di  diritto  dal
concorso.