Art. 15 Convocazione prova orale e relativo svolgimento 1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 3. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 4. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova, con valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. 5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi. 6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso.