Art. 17 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e  del
voto ottenuto nel colloquio. 
    2. A parita' di merito, l'appartenenza alla polizia penitenziaria
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dalle norme vigenti. 
    3. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento,  e'  approvata
la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 
    4. La  graduatoria  e'  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la riservatezza e la protezione  dei  dati  personali.  Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative.