Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati: a) un posto (un uomo) a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano; b) quarantuno posti (trentotto uomini; tre donne) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; c) otto posti (sette uomini; una donna), agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'art. 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito.