Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando, sono altresi' riservati: 
      a)  un  posto  (un  uomo)  a  coloro  che  sono   in   possesso
dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modifiche, per l'assegnazione agli  istituti  penitenziari
della Provincia di Bolzano; 
      b) quarantuno posti (trentotto uomini; tre donne) al coniuge  e
ai figli superstiti,  ovvero  ai  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio
e per causa di servizio appartenente alle Forze  di  polizia  o  alle
Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; 
      c) otto posti (sette uomini; una  donna),  agli  ufficiali  che
hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi  dell'art.
1005  del  Codice  dell'ordinamento  militare  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli  altri  candidati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria finale di merito.