Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dal precedente art. 3, nonche' i candidati che
non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti  per  lo
svolgimento   delle   prove    d'esame    ovvero    dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
dai pubblici uffici, che hanno riportato condanna  a  pena  detentiva
per  delitto  non  colposo  o  sono  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia  penitenziaria,
nonche' l'efficienza fisica, l'idoneita' psico-fisica e  attitudinale
al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali. 
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento,  con  decreto  motivato
del direttore generale del personale e delle risorse.