Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento delle prove d'esame ovvero dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica, l'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento, con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse.