Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o fra gli ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 4. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera. 5. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o piu' componenti supplenti o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.