Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale  e
delle risorse, e' composta da un presidente scelto  fra  i  dirigenti
penitenziari o fra gli ufficiali generali del disciolto  Corpo  degli
agenti  di  custodia  e  da  altri  quattro  membri,  uno  dei  quali
professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una
o piu' delle materie sulle quali vertono le  prove  di  esame  e  tre
appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia   penitenziaria   in   servizio   presso   il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata,  qualora  i
candidati che abbiano sostenuto le prove scritte  superino  le  mille
unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico  restando
il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto. 
    4. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera. 
    5. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  e  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di uno  o  piu'  componenti  supplenti  o  piu'  segretari
supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice e delle sottocommissioni  o  con  successivo
provvedimento.