Art. 7 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 1) prova preliminare; 2) prove di efficienza fisica; 3) accertamenti psico-fisici; 4) accertamenti attitudinali; 5) prova scritta; 6) prova orale. 2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso. 3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, di cui al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni. 4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 5. Il direttore generale del personale e delle risorse, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso, ai sensi dell'art. 259 del decreto-legge n. 34/2020. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it