Art. 8 Prova preliminare 1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare nel luogo e nel giorno che saranno indicati con avviso pubblicato sul sito www.giustizia.it - a far data dal 22 febbraio 2022 - con valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova preliminare consistera' in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: elementi di diritto penale; elementi di diritto processuale penale; elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria; elementi di diritto penitenziario; elementi di diritto costituzionale; elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 4. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. 5. La mancata presentazione del candidato alla prova preliminare, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.