Art. 8 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati, ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso, sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare nel luogo e nel giorno che saranno  indicati  con  avviso
pubblicato sul sito www.giustizia.it - a far  data  dal  22  febbraio
2022 - con valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova preliminare consistera' in una  serie  di  domande  a
risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: 
      elementi di diritto penale; 
      elementi di diritto processuale penale; 
      elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria; 
      elementi di diritto penitenziario; 
      elementi di diritto costituzionale; 
      elementi di diritto amministrativo; 
      elementi di diritto civile nelle parti concernenti le  persone,
la famiglia, i  diritti  reali,  le  obbligazioni  e  la  tutela  dei
diritti. 
    3. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta  multipla,  l'amministrazione  e'  autorizzata  ad  avvalersi,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    4. La commissione  stabilisce  preventivamente  il  numero  delle
domande  da  predisporre,  la  durata  della  prova,  i  criteri   di
valutazione e di attribuzione dei punteggi. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preliminare,
qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.