Art. 9 Svolgimento prova preliminare 1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui all'art. 8, comma 1. 2. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione, a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova preliminare. 3. La commissione estrarra' di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati. 4. Durante la prova e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. 5. E' vietato ai candidati portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 6. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. 7. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. 8. L'esito della prova preliminare sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it - con valore di notifica a tutti gli effetti.