Art. 9 
 
                    Svolgimento prova preliminare 
 
    1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui
all'art. 8, comma 1. 
    2. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in  corso  di
validita', della copia  della  domanda  e  della  ricevuta  di  invio
rilasciata  dal  sistema  informatico,   per   sostenere   la   prova
preliminare. 
    3. La commissione estrarra'  di  volta  in  volta,  la  serie  di
domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati. 
    4. Durante la prova e' fatto divieto ai candidati  di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in  relazione
con altri salvo che con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. 
    5. E' vietato ai candidati portare nell'aula di  esame  carta  da
scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed  apparecchi
che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno.  Il  candidato
che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando
apparecchiature a lettura ottica. 
    7. La prova si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sei decimi. 
    8. L'esito della prova  preliminare  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del Ministero  della  giustizia  - www.giustizia.it  -  con
valore di notifica a tutti gli effetti.