Art. 13 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta commissione e' integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di Polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresi', ad un'intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo' richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. 6. Il giudizio della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 8. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.