Art. 14 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 3. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: a) diritto civile; b) diritto del lavoro; c) diritto della navigazione; d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; e) nozioni di medicina legale; f) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale; g) lingua inglese; h) informatica. 6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 7. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 8. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).