Art. 21 
 
Corso di formazione iniziale  per  l'immissione  nella  carriera  dei
                             funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori  del  concorso  sono  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 4  del  citato
decreto legislativo n. 334/2000. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto  dagli  articoli  59  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui  all'art.  4,
commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000.