Art. 21 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 334/2000. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui all'art. 4, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000.