Art. 22 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale - servizio concorsi, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita' previste dalla legge. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.