Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e'
elevato, fino a un massimo di tre anni,  in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per i candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato.  Per  i
candidati   appartenenti   ai   ruoli   dell'amministrazione   civile
dell'Interno il limite d'eta' e' di trentacinque anni; 
      e) essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale prescritti per l'accesso  alla  carriera  dei
funzionari della Polizia di Stato, di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,  e  dei  requisiti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
si considerano  in  possesso  dei  candidati  esclusivamente  qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti, non  rilevando,  ai  fini  dell'idoneita',  l'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento
dei  rispettivi  accertamenti.  Per  i  candidati  appartenenti  alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alla citata carriera; 
      f) essere in possesso di una laurea magistrale o  specialistica
a  contenuto  giuridico  conseguita   presso   un'Universita'   della
Repubblica  italiana  o  un  istituto  di  istruzione   universitario
equiparato. Si considerano  a  contenuto  giuridico,  tra  le  lauree
magistrali o  specialistiche  individuate  con  decreti  ministeriali
adottati  in  attuazione  dell'art.  4,  comma  2,  del   regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale  a  ciclo
unico  in  giurisprudenza  (LMG-01),  la  laurea   specialistica   in
giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e  tecniche
della normazione e dell'informazione  giuridica  (102/S),  in  quanto
conseguite sulla base di un numero di crediti formativi  universitari
in discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari «IUS» non
inferiore a due  terzi  del  totale,  considerando  esclusivamente  i
crediti  acquisiti  mediante  superamento  di  esami  in   trentesimi
formalmente risultati utili  ai  fini  dell'ammissione  all'esame  di
laurea.  Ai  sensi  del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009,  ai
titoli di cui al secondo periodo della presente lettera e' equiparata
la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente  al  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509); 
      g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver  riportato  la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o  altra  sanzione  piu'
grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del  presente
bando  e  aver  conseguito,  nello  stesso   periodo,   un   giudizio
complessivo non inferiore a «ottimo». 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di  cui  all'art.  4,  ad  eccezione  del
possesso del diploma di laurea di cui alla lettera f) del comma 1 del
presente articolo, che  puo'  essere  conseguito  entro  la  data  di
svolgimento della prima prova,  anche  preliminare.  I  requisiti  di
partecipazione  devono  essere  mantenuti,  ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli  relativi
ai titoli indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
per i dichiaranti non  gia'  assoggettati  ai  controlli  a  campione
svolti  durante  l'espletamento  delle  procedure  concorsuali,  sono
effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione
iniziale. I controlli  sono  svolti  dalle  competenti  articolazioni
dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 
    6. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata
veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.