Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del  concorso,  da  nominarsi  con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato,  oppure  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due  funzionari  di
Polizia con qualifica anche inferiore a  primo  dirigente  e  da  due
docenti o ricercatori  universitari  esperti  in  una  o  piu'  delle
materie su cui vertono le prove  d'esame.  Per  la  prova  di  lingua
inglese e per la prova di informatica,  la  commissione  esaminatrice
sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un  dirigente
tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 
    2. Il presidente  e  i  membri  della  commissione  esaminatrice,
compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza, da non oltre  un  quinquennio  dalla  data  del  presente
bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la  qualifica
richiesta  per  essere  nominato  Presidente   o   componente   della
commissione esaminatrice. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'amministrazione civile dell'interno. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.