Art. 5 
 
                          Prove concorsuali 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  sintetici
elaborati teorici vertenti su: 
      a. diritto civile; 
      b. diritto penale; 
      c. diritto amministrativo. 
    Gli elaborati devono essere presentati nel termine di cinque  ore
dalla dettatura della traccia. 
    Ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge 24  agosto  2021,  n.
118, convertito con legge  21  ottobre  2021,  n.  147,  i  candidati
potranno consultare i semplici testi dei codici, delle  leggi  e  dei
decreti  dello  Stato,  da  essi  preventivamente   comunicati   alla
commissione, e da questa posti a loro disposizione  previa  verifica;
in alternativa, la consultazione dei predetti testi normativi  potra'
avvenire mediante modalita' informatiche, previa  determinazione  che
sara' contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle
prove scritte. 
    La prova orale verte su: 
    a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
    b. procedura civile; 
    c. diritto penale; 
    d. procedura penale; 
    e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
    f. diritto commerciale e fallimentare; 
    g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
    h. diritto comunitario; 
    i. diritto internazionale pubblico e privato; 
    l.  elementi  di   informatica   giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
    m. colloquio su una lingua  straniera  scelta  fra  le  seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    Le prove si svolgono secondo le procedure  previste  dall'art.  8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
    Si applica l'art. 26-bis del decreto-legge  24  agosto  2021,  n.
118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147.