Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione di esame e'  nominata  con  decreto  del  Ministro
della  giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti  l'inizio  della  prova
scritta, ed e' composta, ai sensi dell'art. 26-bis del  decreto-legge
24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147,
per il solo concorso di cui trattasi, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160, da, un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalita', che la presiede,  da  ventitre'  magistrati  che
abbiano conseguito almeno la terza valutazione  di  professionalita',
da sei professori universitari  di  ruolo  titolari  di  insegnamenti
nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a  loro  richiesta,
le disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382,  nominati  su
proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo  e  in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al
concorso per magistrato ordinario. 
    Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il  numero  dei
componenti  della   commissione,   il   Consiglio   Superiore   della
Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non  hanno  prestato  il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli  ultimi
tre concorsi. 
    Il presidente della commissione e gli  altri  componenti  possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non  piu'  di  due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che, all'atto della cessazione dal servizio, erano  in  possesso  dei
requisiti per la nomina. 
    Con decreto del Ministro della  giustizia,  previa  delibera  del
Consiglio Superiore  della  Magistratura,  terminata  la  valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale. 
    Le  attivita'   di   segreteria   della   commissione   e   delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di  area
terza, in  servizio  presso  il  Ministero  della  giustizia  e  sono
coordinate dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.