Art. 6 Commissione esaminatrice La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, ed e' composta, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, per il solo concorso di cui trattasi, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da, un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalita', che la presiede, da ventitre' magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalita', da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da quattro avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu' di due anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. Le attivita' di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso.