Art. 10 
 
                    Prove pratiche di esecuzione 
 
    1. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  di  cui  agli
articoli 8 e 9 sosterranno le prove pratiche di seguito indicate: 
      a) per i candidati di tutte le parti: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di
un brano da concerto, scelto  dal  candidato,  e  di  uno  studio  di
adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione  esaminatrice
fra cinque proposti dal candidato. I soli candidati  che  partecipano
per il posto di 1° clarinetto soprano in sib n. 1  dovranno  eseguire
anche il concerto in sib di Henri Tomasi, edizioni musicali  Alphonse
Leduc di Parigi. Qualora concorra per piu' posti, il  candidato,  per
ogni  posto,  dovra'  proporre  alla  commissione   esaminatrice   un
programma d'esame diverso (concerto  e  studi).  Nell'esecuzione  del
brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il
candidato potra' essere accompagnato al pianoforte da persona di  sua
fiducia. I candidati dovranno fornire alla  commissione  esaminatrice
una copia dei brani indicati nel programma d'esame; 
        2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno  o  piu'  brani
scelti dalla commissione esaminatrice; 
      b) per i candidati delle prime e seconde parti: 
        1)  esecuzione  nell'insieme  della   banda   dell'Arma   dei
carabinieri di uno o piu' brani scelti dalla commissione, tratti  dal
repertorio lirico  o  sinfonico  riguardante  lo  strumento  messo  a
concorso; 
      c)  per  i  soli  candidati  delle  prime  parti,  lettura   ed
esecuzione   di    passi    solistici,    tratti    dal    repertorio
bandistico/orchestrale    (originale/trascritto),    con    eventuale
accompagnamento della banda. 
    I  candidati  orchestrali  della  banda  musicale  dell'Arma  dei
carabinieri eseguiranno le suddette  prove  b)  e  c)  con  la  banda
musicale di altra Forza armata. 
    I candidati dovranno eseguire le  prove  del  concorso  al  quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente  bando  dei  quali  dovranno  essere
personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto
di 1° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare  le
prove pratiche con il fagotto in  sostituzione  del  contrabbasso  ad
ancia. 
    2. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di merito  -
in ciascuna prova - fino ad  un  massimo  di  50.  Il  candidato  che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori  prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le  prove
pratiche  si  intendono  superate  se  il  candidato  riportera'  una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica  dei  punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40. 
    3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione  dei  voti
riportati. 
    4. Il calendario e le modalita'  di  convocazione  dei  candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche  di  esecuzione,  saranno  resi
noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.