Art. 10 Prove pratiche di esecuzione 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli articoli 8 e 9 sosterranno le prove pratiche di seguito indicate: a) per i candidati di tutte le parti: 1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra cinque proposti dal candidato. I soli candidati che partecipano per il posto di 1° clarinetto soprano in sib n. 1 dovranno eseguire anche il concerto in sib di Henri Tomasi, edizioni musicali Alphonse Leduc di Parigi. Qualora concorra per piu' posti, il candidato, per ogni posto, dovra' proporre alla commissione esaminatrice un programma d'esame diverso (concerto e studi). Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il candidato potra' essere accompagnato al pianoforte da persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla commissione esaminatrice una copia dei brani indicati nel programma d'esame; 2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice; b) per i candidati delle prime e seconde parti: 1) esecuzione nell'insieme della banda dell'Arma dei carabinieri di uno o piu' brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso; c) per i soli candidati delle prime parti, lettura ed esecuzione di passi solistici, tratti dal repertorio bandistico/orchestrale (originale/trascritto), con eventuale accompagnamento della banda. I candidati orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri eseguiranno le suddette prove b) e c) con la banda musicale di altra Forza armata. I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando dei quali dovranno essere personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto di 1° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare le prove pratiche con il fagotto in sostituzione del contrabbasso ad ancia. 2. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di merito - in ciascuna prova - fino ad un massimo di 50. Il candidato che riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35 sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori prove concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove pratiche si intendono superate se il candidato riportera' una votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi nelle diverse prove, non inferiore a punti 40. 3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati. 4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione, saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.