Art. 11 Prova teorica 1. I candidati di tutte le parti, risultati idonei alle prove pratiche di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere la seguente prova teorica: un colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica, alla storia ed al repertorio specifico dello strumento per il quale concorrono. Inoltre, per i candidati delle prime parti, il colloquio si estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici strumentali. 2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 3. La commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale. Non e' comunque giudicato idoneo il candidato che non raggiunga il punteggio di 14. 4. Al termine di ogni seduta della prova, nella sede d'esame sara' affisso l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.