Art. 12 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali  per
i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati  giudicati
idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 11, i soli titoli
di merito indicati nell'allegato D, che costituisce parte  integrante
del presente bando. 
    La sopracitata  commissione  provvedera'  ad  individuare,  prima
dell'inizio delle prove d'esame,  i  criteri  per  la  valutazione  e
l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande.  Gli  stessi
dovranno  essere  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione   al
concorso. 
    3. I soli candidati risultati  idonei  alle  prove  di  cui  agli
articoli 10 e 11, in occasione dell'ultima prova sostenuta,  dovranno
consegnare i titoli di merito  in  formato  cartaceo  o  su  supporto
informatico  alla  commissione  esaminatrice.  I  titoli  di   merito
consegnati  successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova
sostenuta dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I titoli di merito, accompagnati  da  un  elenco  cartaceo  in
duplice  copia  (suddiviso  in   titoli   accademici,   didattici   e
professionali), dovranno essere  presentati  in  una  delle  seguenti
modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta'  ex  articoli  46  e  47  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato E del bando. 
    L'omissione anche di uno solo dei suddetti  elementi  comportera'
la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso  che  per
le  pubblicazioni,  incisioni  e  composizioni  il  candidato  dovra'
fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite  dalla
legge.  La  conformita'  agli  originali  dei  titoli  consegnati  su
supporto  informatico  potra'  essere  attestata  dal  candidato  con
dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge.