Art. 13 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dall'art. 6, comma 1, sono a carico dei candidati. 
    2.  I   candidati   militari   in   servizio   potranno   fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove/accertamenti di cui all'art.  6,  comma  1,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora
il candidato non sostenga le prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti  dalla  sua  volonta',  la  licenza  straordinaria   sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.