Art. 13 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'art. 6, comma 1, sono a carico dei candidati. 2. I candidati militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti di cui all'art. 6, comma 1, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il candidato non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.