Art. 15 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui  all'art.  12,  comma  1  del
presente decreto, l'Amministrazione della difesa potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli  enti  competenti  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali  dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte   dai   candidati
risultati  vincitori  del   concorso   medesimo,   ai   sensi   delle
disposizioni del decreto  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera'  la  falsita'  del  contenuto   della   dichiarazione,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
    4. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti.