Art. 16 Esclusioni L'Amministrazione della difesa, con provvedimento motivato, potra' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.