Art. 16 
 
                             Esclusioni 
 
    L'Amministrazione  della  difesa,  con  provvedimento   motivato,
potra' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal  concorso  o
dalla frequenza del corso, anche a seguito di  verifiche  successive,
per  difetto  dei  requisiti  prescritti  nonche'  per   la   mancata
osservanza dei termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  o
dichiararlo decaduto dalla nomina.