Art. 17 
 
                        Nomina ad orchestrale 
 
    1. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso,  cosi'  come
previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, saranno nominati Maresciallo maggiore, Maresciallo
capo o Maresciallo ordinario in servizio  permanente  del  ruolo  dei
musicisti dell'Arma dei carabinieri, a  seconda  che  debbano  essere
inseriti  rispettivamente  nella  organizzazione  strumentale   delle
prime, delle seconde o delle terze parti della  banda  come  previsto
dall'art. 1515 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione della domanda, non rivestano il grado  di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad  un  corso
di formazione. Luogo, durata  e  modalita'  di  svolgimento  di  tale
corso, nonche' i programmi  di  insegnamento  saranno  stabiliti  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    4. I frequentatori  del  corso,  qualora  non  gia'  in  servizio
nell'Arma  dei  carabinieri,  all'atto  di  presentazione  presso  il
Reparto   d'istruzione   designato   dovranno    sottoscrivere    una
dichiarazione sostitutiva di  certificazione  secondo  lo  schema  in
allegato F. 
    5. L'Amministrazione ha facolta' di  convocare  i  vincitori  del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine  di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo per accertare se, in relazione al disposto  del  precedente
art.  8,  siano  ancora  in  possesso  della   prescritta   idoneita'
psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati  al  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri  per  la  verifica
dell'idoneita'  psicofisica  al  servizio  militare   nell'Arma   dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al  precedente  art.  5,
comma 1, lettera b). I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
inidonei saranno sostituiti  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'art. 14, con altri candidati idonei. 
    I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata
documentazione: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      un  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
(anche militare, o privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,   referto,
rilasciato in data non  anteriore  a sessanta  giorni  precedenti  la
visita,  di  analisi   di   laboratorio   concernente   il   dosaggio
quantitativo  del  glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),   eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti  da  carenza  accertata,
totale  o  parziale,  dell'enzima   G6PD   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato G. In caso di mancata presentazione del  referto  di
analisi di laboratorio concernente il  dosaggio  del  G6PD,  ai  fini
della  definizione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Il suddetto referto dovra' comunque  essere  prodotto  dai  candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; 
    I militari in servizio nell'Arma compileranno  una  dichiarazione
attestante il possesso del titolo di  studio  richiesto  qualora  non
risultante dalla documentazione personale. 
    6. I vincitori  del  concorso  provenienti  dal  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
    7. Nei confronti degli orchestrali si applicano  le  disposizioni
sullo stato del personale del ruolo ispettori. 
    8. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11.