Art. 17 Nomina ad orchestrale 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, cosi' come previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nominati Maresciallo maggiore, Maresciallo capo o Maresciallo ordinario in servizio permanente del ruolo dei musicisti dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda come previsto dall'art. 1515 del decreto legislativo n. 66/2010. 2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda, non rivestano il grado di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso di formazione. Luogo, durata e modalita' di svolgimento di tale corso, nonche' i programmi di insegnamento saranno stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 4. I frequentatori del corso, qualora non gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione presso il Reparto d'istruzione designato dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo lo schema in allegato F. 5. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 8, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 14, con altri candidati idonei. I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata documentazione: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica (anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato G. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; I militari in servizio nell'Arma compileranno una dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto qualora non risultante dalla documentazione personale. 6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se di grado: a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. 7. Nei confronti degli orchestrali si applicano le disposizioni sullo stato del personale del ruolo ispettori. 8. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11.