Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso: a) i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 1) abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 40° anno di eta'. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio; Si prescinde dal limite massimo di eta' per gli allievi del Centro addestramento musicale, di cui all'art. 1509 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e per gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza; 2) godano dei diritti civili e politici; 3) abbiano conseguito, al termine dell'anno scolastico 2021/2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri) consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 4) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all'allegato A (art. 1517 del decreto legislativo n. 66/2010), che costituisce parte integrante del presente bando. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto; 5) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 6) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione; 8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 9) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 10) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fatto salvo il caso di soggetti che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo n. 66/2010. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8; 11) se militare (non appartenente all'Arma dei carabinieri), non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso; b) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri nonche' gli allievi carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1, lettera a), dovranno: 1) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8; 2) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»; 3) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a «nella media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti; 4) non essere stati giudicati inidonei, nell'ultimo biennio, all'avanzamento al grado superiore o risultati non in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale; 5) non essere sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; 6) non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso. 2. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'art. 3 e mantenuti fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione dal concorso e ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso, previste dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.