Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risulteranno idonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo n. 66/2010, agli accertamenti attitudinali. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 5. 3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), saranno articolati in due distinte fasi: a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di ragionamento, al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonche' all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni test e prove citate avranno valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria); ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata, alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna adattabilita' al particolare contesto addestrativo della scuola marescialli, risultando potenzialmente in grado di manifestare un adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera' un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'» nei riguardi di ciascun candidato. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.