Art. 10 
 
               Riserva di posti e titoli di preferenza 
 
    I candidati che hanno superato le prove d'esame potranno  fruire,
a parita' di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  e  di  precedenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.