Art. 13 Nomina in prova I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di addetto ai servizi generali Area 1ª, livello economico iniziale, in prova, con mansioni generaliste (profilo A) e di autista (profilo B). Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 39 del Regolamento del personale del Consiglio superiore della magistratura per il personale di posizione economico-professionale, addetto ai servizi generali, Area 1ª, livello economico iniziale. Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento del personale del C.S.M., se superato, sara' computato come servizio di ruolo effettivo. Nell'ipotesi di esito non favorevole, il periodo di prova viene prorogato fino al doppio della durata originaria. Al termine del secondo periodo, ove l'esito sia ancora negativo, il rapporto di lavoro si estingue, previa delibera dell'Assemblea plenaria del C.S.M.. In tal caso il dipendente avra' titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti. Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.