Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione di esame sara' composta da un Presidente e da  due
componenti, di cui un esperto di cerimoniale  e  un  ingegnere  della
motorizzazione  civile.  La  presidenza   della   Commissione   sara'
attribuita   ad   un   magistrato   ordinario   di   valutazione   di
professionalita' non inferiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti
di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.  165  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sara'
comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. Inoltre
per la prova orale verranno nominati  un  esperto  per  la  prova  di
informatica ed un esperto per la prova in lingua straniera. 
    Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominera'  il  segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi  stessi  impiegati,
inquadrato nell'Area dei funzionari amministrativi.