Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione di esame sara' composta da un Presidente e da due componenti, di cui un esperto di cerimoniale e un ingegnere della motorizzazione civile. La presidenza della Commissione sara' attribuita ad un magistrato ordinario di valutazione di professionalita' non inferiore alla quinta. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sara' comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. Inoltre per la prova orale verranno nominati un esperto per la prova di informatica ed un esperto per la prova in lingua straniera. Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominera' il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell'Area dei funzionari amministrativi.