Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata ai sensi dell'art. 9 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 10.